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D.L. 04/07/2006 n. 2231. In caso di trasformazione di una società non soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in società soggetta a tale imposta, o viceversa, deliberata nel corso del periodo d'imposta, deve essere presentata, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a tale data in via telematica. 2. In caso di fusione di più società deve essere presentata dalla società risultante dalla fusione o incorporante, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio delle società fuse o incorporate compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la fusione entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a tale data in via telematica. 3. In caso di scissione totale la società designata a norma del comma 14 dell'art. 123-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, deve presentare la dichiarazione relativa alla frazione di periodo della società scissa, con le modalità e i termini di cui al comma 1 decorrenti dalla data in cui è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del codice civile, indipendentemente da eventuali effetti retroattivi. 4. Le disposizioni del presente articolo, in quanto applicabili, valgono anche nei casi di trasformazione e di fusione di enti diversi dalle società.». «Art. 8 (Dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto e di versamenti unitari da parte di determinati contribuenti). - 1. Salvo quanto previsto relativamente alla dichiarazione unificata, il contribuente presenta, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, tra il 1° febbraio e il 31 luglio in via telematica la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente, redatta in conformità al modello approvato entro il 15 gennaio dell'anno in cui è utilizzato con provvedimento amministrativo da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. La trasmissione della dichiarazione in via telematica è effettuata entro il mese di novembre da parte dei soggetti indicati nel comma 11 del medesimo art. 3. La dichiarazione annuale è presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili. Sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni, salvo che siano tenuti alle rettifiche delle detrazioni di cui all'art. 19-bis 2 del medesimo decreto, ovvero abbiano registrato operazioni intracomunitarie, nonchè i contribuenti esonerati ai sensi di specifiche disposizioni normative. 2. - 7. Omissis.» . «Art. 8-bis. (Comunicazione dati I.V.A.). 1. Fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 3 relativamente alla dichiarazione unificata e dall'art. 8 relativamente alla dichiarazione I.V.A. annuale e ferma restando la rilevanza attribuita alle suddette dichiarazioni anche ai fini sanzionatori, il contribuente presenta in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una comunicazione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto riferita all'anno solare precedente, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento amministrativo da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. La comunicazione è presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili (52). 2. Sono esonerati dall'obbligo di comunicazione i contribuenti che per l'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni, salvo che abbiano registrato operazioni intracomunitarie, i contribuenti esonerati ai sensi di specifiche disposizioni normative dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale di cui all'art. 8, i soggetti di cui all'art. 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, i soggetti sottoposti a procedure concorsuali, nonchè le persone fisiche che hanno realizzato nel periodo di riferimento un volume d'affari inferiore o uguale a lire 50 milioni. 3. Gli enti o le società partecipanti che si sono avvalsi per l'anno di riferimento della procedura di liquidazione dell'I.V.A. di gruppo di cui all'ultimo comma dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, inviano singolarmente la comunicazione dei dati relativamente alla propria attività. 4. Nella comunicazione sono indicati l'ammontare delle operazioni attive e passive al netto dell'I.V.A., l'ammontare delle operazioni intracomunitarie, l'ammontare delle operazioni esenti e non imponibili, l'imponibile e l'imposta relativa alle importazioni di oro e argento effettuate senza pagamento del- l'I.V.A. in dogana, l'imposta esigibile e l'imposta detratta, risultanti dalle liquidazioni periodiche senza tener conto delle operazioni di rettifica e di conguaglio. 4-bis. Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonchè, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonchè dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale a) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dal presente comma, nonchè le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi b) il termine di cui al primo periodo del presente comma può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero relativamente a particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere. 5. I termini di presentazione della comunicazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo. 6. Per l'omissione della comunicazione ovvero degli elenchi, nonchè per l'invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.». - Si riporta il testo dell'art. 1283 del codice civile: «Art. 1283 (Anatocismo). - In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.». -Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001 n. 435, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322, nonchè disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari, come modificato dalla presente legge: «Art. 17 - Razionalizzazione dei termini di versamento. 1. Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, compresa quella unificata, è effettuato entro il 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa. Il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, è effettuato entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il versamento è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. 2. - 3. Omissis.». -Si riporta il testo degli artt. 13, 16 e 17 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999 n. 164, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, come modificato dalla presente legge: «Art. 13 (Modalità e termini di presentazione della dichiarazione dei redditi). - 1. I possessori dei redditi indicati al comma 1, dell'art. 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998 n. 490, possono adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e le schede ai fini della destinazione del 4 e dell'8 per mille dell'IRPEF a) entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale b) entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF- dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo. 2. - 6. Omissis.» . «Art. 16. - Assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti. 1. I CAF-dipendenti, nell'ambito delle attività di assistenza fiscale di cui all'art. 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, e successive modificazioni, provvedono a a) comunicare ai sostituti d'imposta, anche in via telematica, entro il 30 giugno di ciascun anno, il risultato finale delle dichiarazioni b) consegnare al contribuente, entro il 30 giugno di ciascun anno, copia della dichiarazione dei redditi elaborata e il relativo prospetto di liquidazione c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 31 luglio di ciascun anno, le dichiarazioni predisposte e, entro il 31 dicembre successivo, le dichiarazioni integrative di cui all'art. 14 d) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione nonchè le schede relative alle scelte per la destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione. 2. - 4. Omissis.» . «Art.17 (Assistenza fiscale prestata dal sostituto d'imposta). - 1. I sostituti d'imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a a) controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta b) consegnare al sostituito, entro il 15 giugno di ciascun anno, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 31 luglio di ciascun anno, le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione nonchè consegnare, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
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